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giovedì 6 ottobre 2011

Comma 29 DDL intercettazioni: bavaglio alla libertà di pensiero

Questo pomeriggio avevo bisogno di fare alcune ricerche sulla provincia turca di Sanliurfa che ha attirato la mia attenzione per una scoperta archeologica molto interessante di cui presto o tardi parlerò nel mio blog. In questi casi una delle migliori fonti da cui attingere informazioni è Wikipedia, ma, sorpresa delle sorprese, trovo l'intera versione italiana della libera enciclopedia online completamente oscurata!
Che è successo? Prima che il mio cervello iniziasse ad interpretare i simboli che l'apparato visivo gli trasmetteva, ho subito pensato ad una mancanza di fondi per la favolosa enciclopedia, dato che quel povero Jimmy Wales sta sempre a corto di grana, ma stavolta la faccenda è diversa...
Questo Governo ne ha ideata un'altra delle sue per cercare di imbavagliare quanto più è possibile il pensiero scomodo che circola sulla rete. Il comma 29 del DDL sulle intercettazioni prevede infatti che se qualcuno leggendo un articolo si ritenga offeso o diffamato, possa fare richiesta di rettifica al sito che ospita l'articolo (sia esso un giornale online o un blog), rettifica che deve essere attuata entro 10 giorni dalla segnalazione, pena una multa di 12.000 €
Chi si accerta che il contenuto dell'articolo sia realmente diffamatorio? Nessuno! È infatti sufficiente che qualcuno si ritenga offeso dall'articolo perché venga rettificato e la richiesta di rettifica può essere inviata solo dal diretto interessato con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. Il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia indipendentemente da quale sia la verità, che divine una semplice opinione anche se comprovata ad esempio da una sentenza di condanna. Se ad esempio scrivo che tizio è un assassino perché ha ucciso qualcuno ed è stato condannato per questo, scrivendolo su di un articolo in rete sono comunque soggetto a rettifica se il diretto interessato si reputa offeso o diffamato. Assurdo!
Se provo a pensare a quale possa essere lo scopo di una tale norma, la prima cosa che mi viene in mente è che essendo inserita nel ddl intercettazioni, potrebbe forse ritenersi una sorta di norma di chiusura di questa fantastica riforma, una ciliegina sulla torta con la quale si completa l'evidente piano di limitare da un lato le indagini della magistratura, dall’altro la pubblicazione degli atti da parte dei giornalisti non solo in forma cartacea, ma anche nei blog in rete su cui altrimenti potrebbero essere pubblicate quelle intercettazioni che non trovano posto sul giornale. Ecco che il comma 29 evita questo possibile rischio.
A questo piano iniziale fino ad ora sono già state apportate alcune modifiche, la più significativa ad oggi è che sono obbligati alla rettifica solo i siti registrati. A mio parere questo non basta ad evitare che qualche articolo della Costituzione venga violato, tipo l'articolo 21 che tutela la libera manifestazione del pensiero attraverso ogni mezzo. Fortunatamente esiste la Corte Costituzionale che non dovrebbe avere grosse difficoltà a stabilire l'incostituzionalità almeno di questa norma, se non di tutto il DDL.

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